Il progetto sul Complesso di Torino Esposizioni è soggetto alla verifica di compatibilità a vincoli e prescrizioni imposti dalle normative vigenti: norme del P.R.G.C. e Pianificazione Sovraordinata; norme in materia di tutela di Beni Culturali, Ambientali e Paesistici; accessibilità e vie di esodo; superamento delle barriere architettoniche; sicurezza antincendio. Di seguito le prescrizioni relative agli strumenti urbanistici vigenti ed al D.Lgs. 42/04 e s.m.i.
SI RIPORTA LA DOCUMENTAZIONE URBANISTICA FORNITA DALLA DIREZIONE URBANISTICA – SERVIZIO PIANIFICAZIONE RELATIVA AL COMPLESSO DI TORINO ESPOSIZIONI:
“COMPLESSO DI TORINO ESPOSIZIONI
In riferimento all’oggetto, per quanto di competenza, si conferma che il complesso di Torino Esposizioni è destinato dal Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell’art. 8 punto 15 e dell’art. 19 delle N.U.E.A. (Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione), a “Servizi Pubblici S”– “Aree a verde pubblico, a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all’uso pubblico”, lettera “z”: Aree per altre attrezzature di interesse generale (v. art. 3 punto7 – attività di interesse pubblico generale: musei, teatri, attrezzature fieristiche e congressuali, attrezzature per la mobilità, attrezzature giudiziarie, attrezzature annonarie…), compresa tra i Servizi Sociali e Attrezzature di Interesse Generale oltre alla quantità minime di legge di cui al comma 64 del citato art. 8.
Si richiamano in generale le disposizioni dell’art. 19 delle N.U.E.A. “Aree per Servizi: generalità” ed in particolare la scheda riportata all’interno del paragrafo “Altre aree per verde e servizi con prescrizioni particolari” che al comma 17 recita:
“Area del complesso di Torino Esposizioni.
Il complesso, qualificante la testata sud del Valentino, può essere interessato da interventi di riqualificazione fisica.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: attività ricettive, espositive, congressuali, attrezzature fieristiche, servizi per l’istruzione, attività sportive e culturali (v. art. 3 punti 2A, 6, 7i, s, a, e, u, v, z), di seguito meglio specificate:
art. 3 punto 2A: Attività turistico ricettive – alberghi, residenze turistico alberghiere, residenze per particolari utenze (studenti, anziani, ecc);
art. 3 punto 6: Attività espositive, congressuali e fieristiche – attrezzature espositive, attività congressuali e fieristiche in sede propria;
art. 3 punto 7i: Attività di servizio – istruzione inferiore;
art. 3 punto 7s: Attività di servizio – istruzione superiore;
art. 3 punto 7a: Attività di servizio – servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per l’associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto,attività per il tempo libero e l’attività sportiva;
art. 3 punto 7e: Attività di servizio – residenze collettive per studenti e anziani autosufficienti, pensionati, collegi, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, case parcheggio, residenze per religiosi e addetti agli istituti in genere;
art. 3 punto 7u: Attività di servizio – istruzione universitaria e relativi servizi (residenze universitarie, ecc.);
art. 3 punto 7v: Attività di servizio – giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all’aperto, attrezzature per il tempo libero;
art. 3 punto 7z: Attività di servizio – attività di interesse pubblico generale (musei, teatri, attrezzature fieristiche e congressuali, attrezzature per la mobilità, attrezzature giudiziarie, attrezzature annonarie, …).
Prescrizioni del Piano Regolatore Generale
Immobili soggetti a vincolo ex D.Lgs. 42\04 e s.m.i.
“Gli interventi finalizzati all’inserimento delle destinazioni previste devono essere attuati nel rispetto dei caratteri formali, storici e strutturali del manufatto esistente ed essere compresi in un progetto di insieme che permetta di valutarne il corretto inserimento architettonico e ambientale.
La trasformazione deve avvenire a mezzo di piano particolareggiato ai sensi dell’art.38 e seguenti della L.U.R. o di piano tecnico esecutivo di opere pubbliche ai sensi dell’art. 47 della L.U.R.”.
Gli edifici appartenenti al complesso di Torino Esposizioni sono annoverati fra gli “Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico esterni alla Zona Urbana Centrale Storica” e sono classificati nel gruppo 5 – “Edifici e manufatti speciali di valore documentario”, di cui al comma 7 dell’art. 26 delle N.U.E.A..
Per tali edifici l’intervento massimo ammesso è la ristrutturazione edilizia, secondo quanto disposto dall’art. 26 comma 18:
“Negli edifici o manufatti appartenenti al gruppo 5 è ammessa la ristrutturazione edilizia, limitatamente ad adeguamenti funzionali.
Tali interventi devono essere attuati nel rispetto dei caratteri formali, storici, strutturali del manufatto edilizio ed essere compresi in uno studio d’insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell’intervento rispetto all’ambiente circostante”.
Per quanto attiene l’aspetto idrogeomorfologico, il complesso in oggetto, come si evince dall’Allegato tecnico n. 3 del P.R.G. “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, è classificato nella “CLASSE III” – Sottoclasse IIIb4a(P) – che comprende aree inondabili di preminente interesse ambientale inserite in fascia C ad eccezione della porzione marginale esterna della fascia C del Parco del Valentino.
Sono consentiti tutti gli interventi previsti dal P.R.G. con le ulteriori e prevalenti prescrizioni introdotte dai rispettivi Piani d’Area.
Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico, esistenti alla data della presa d’atto degli studi idrogeomorfologici del 27.5.2003, il cambio di destinazione d’uso è ammesso subordinatamente a specifica verifica idraulica dalla quale risulti che non vi sono criticità tali da impedire il mantenimento degli stessi, evidenziando altresì la quota di sicurezza, gli interventi e le cautele da adottare; deve essere inoltre previsto un piano di emergenza.
Le attività comportanti la presenza continuativa di persone dovranno in ogni caso essere collocate al di sopra della quota di sicurezza.
Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all’art. 38 delle N.d.A. del PAI e all’art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i. Si rimanda, in ogni caso per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle ulteriori prescrizioni dell’allegato B delle N.U.E.A..
Dall’esame dell’allegato tecnico n. 14 al PRG “Immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. (già leggi n. 1089 del 1/6/1939 e n. 1497 del 20/6/1939 e s.m.i.) l’immobile rientra tra i Beni ambientali vincolati oggetto di notifica ministeriale pertanto, ai sensi dell’art. 5 comma 17 delle NUEA, i relativi interventi sono sottoposti alla preventiva approvazione delle autorità competenti in base alla normativa vigente, alla tutela del vincolo stesso e del vigente PRG.
In riferimento alla compatibilità urbanistico-commerciale, il complesso di Torino Esposizioni non ricade in alcuna tipologia di addensamento commerciale, secondo quanto si evince dalla nuova tavola di piano Allegato tecnico n. 17; in ogni caso l’art. 7 punto a) del nuovo allegato C delle N.U.E.A. specifica che la localizzazione di tutti gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a mq 250, è funzionalmente compatibile su tutto il territorio comunale, fatte salve eventuali specifiche limitazioni.
L’inserimento di altre tipologie distributive è vincolato al riconoscimento della localizzazione commerciale urbana non addensata L1, che annovera zone urbane puntuali, sedi attuali o potenziali insediamenti commerciali ubicati all’esterno degli addensamenti commerciali.
In riferimento all’edificio denominato nel suo complesso Torino Esposizioni, si precisa che, come meglio riscontrabile nella tavola n. 2 del PRG “Edifici di interesse storico” in scala 1.2000, le porzioni dello stesso escluse dal retino nero che individua l’immobile fra gli “Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico esterni alla Zona Urbana Centrale Storica”, appartenenti al gruppo 5 – “Edifici e manufatti speciali di valore documentario”, sono parimenti escluse dalle prescrizioni di cui all’art. 26 e allegato A.
Nel merito della pianificazione sovraordinata si specifica che l’area nel suo complesso è ricompresa nel limite del Sistema delle aree protette (L.R. 28/90 e s.m.i.) della fascia fluviale del Po, disciplinato dal Piano d’Area (D.C.R. n. 982 – 4328 dell’8 Marzo 1995); nello specifico ricade tra le “Zone urbane consolidate” (normate all’art. 2.6 delle Norme di Attuazione) U, zone urbanizzate, in particolare “U1: zone urbane consolidate, caratterizzate da impianti urbanistici e infrastrutturali completi o in via di completamento, con presenza di servizi e funzioni a vario livello di centralità, suscettibili di svolgere un certo ruolo nell’organizzazione della fruizione della fascia fluviale e di determinare interferenze più o meno importanti nell’ecosistema fluviale.”
L’area è compresa all’interno della fascia di pertinenza fluviale (art. 2.2 delle N.d.A.).
Di seguito si riporta un estratto delle NdA inerente le “Zone urbane consolidate” (art. 2.6 delle N.d.A.):
“Art. 2.6. Zone U, urbanizzate
1. La disciplina delle zone U è definita dagli strumenti urbanistici locali,in quanto compatibili con le norme di cui al presente articolo
2. Nella definizione delle norme relative alle zone U i Piani Regolatori Generali Comunali dovranno uniformarsi ai seguenti criteri:
a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e delle opportunità per la fruizione della fascia fluviale;
b) favorire l’integrazione della fascia fluviale nel contesto ambientale e territoriale, controllandone l’accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la massima possibile coerenza tra l’assetto urbanistico e gli spazi naturali ed agricoli circostanti;
c) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l’immagine e la funzionalità della fascia fluviale;
d) evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell’immagine, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione.
3. Al fine di contenere eventuali effetti negativi nell’ecosistema fluviale provocati dallo sviluppo urbano, gli strumenti urbanistici locali devono in particolare disciplinare:
a) la localizzazione, le tipologie edilizie e le altezze degli edifici dei nuovi insediamenti, in modo tale da non indebolire o degradare o mutilare la leggibilità della fascia fluviale dai canali di fruizione esterni e, inversamente, i valori panoramici fruibili dai principali punti e canali di fruizione interni alla fascia fluviale;
b) le trasformazioni fisiche e funzionali del patrimonio edilizio esistente, in modo tale da salvaguardarne i valori storici, culturali, documentari ed ambientali tenendo conto dei sistemi di relazioni che li legano alla fascia fluviale, con particolare riguardo per i centri storici ed i beni di specifico interesse culturale, artistico o documentario;
c) le reti infrastrutturali, i sistemi del verde, degli spazi di relazione e l’arredo urbano, in modo tale da rispettare il disegno della strutturazione storica del territorio, evitando alterazioni nei sistemi di accesso, negli spazi di relazione e di fruibilità, fatte salve le innovazioni proposte dal Piano;
d) la distribuzione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti, in modo tale da evitare o ridurre i danni e i rischi per le risorse della fascia fluviale, in particolare per le aree e gli elementi che il Piano riconosce di interesse storico-culturale e paesistico o come sede di attestamento dei circuiti di fruizione.
4. Per le zone U1 gli strumenti urbanistici locali dovranno in particolare favorire la costituzione o il consolidamento della maglia urbana e delle funzioni di centralità, ricorrendo a strumenti di attuazione ed esecutivi, quando il contesto spaziale e/o funzionale o le condizioni di degrado richiedano approfondimenti specifici.”
…omissis
Ciò premesso, a seguito dell’entrata in vigore del Titolo II della L.R. 29/06/2009 n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” sono state istituite le “aree contigue” (art. 6), che si configurano come ambiti esterni alle aree protette e, come tali, non fanno parte del sistema regionale delle aree protette. In ogni caso, ai sensi dell’art. 26 della sopraccitata legge, i Piani d’Area vigenti continuano ad esplicare tutti i loro effetti e l’obbligo del rispetto della disciplina ivi contenuta è in capo al soggetto che autorizza gli interventi di trasformazione urbanistica.
Il nuovo Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato in data 21/07/2011 con D.C.R. n. 122-29783, fornisce gli indirizzi generali ad ogni livello per garantire la tutela e lavalorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell’identità culturale di tutti i centri storici della Regione. Dagli elaborati del Piano si evince che l’immobile in oggetto si colloca all’interno dell’area urbanizzata. In particolare nella “Tavola di progetto” si rileva che Torino e i comuni limitrofi sono “aree turisticamente rilevanti” e che la fascia fluviale del Po e la collina rappresentano il “corridoio internazionale” delle infrastrutture per la mobilità.
In linea generale si specifica che l’insieme delle tavole costituenti il P.T.R., non dettano particolari prescrizioni per l’immobile in oggetto.
Il nuovo Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), adottato in data 4/08/2009 con D.G.R. n. 53-11975, riveste finalità di promozione e diffusione della conoscenza del paesaggio piemontese, assumendo un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.
Dalla Tav. P4_5 – “Componenti Paesaggistiche”, si rileva che l’immobile in oggetto è inserito all’interno della “Fascia Fluviale Allargata”, dove per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche si provvede a favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali (art. 14 delle Norme di Attuazione).
Il Piano paesaggistico, pur non dettando prescrizioni di carattere specifico per l’area in oggetto, fornisce le direttive per i piani locali relativamente agli interventi riguardanti i “Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell’insieme o in sequenza” (art. 31 delle Norme di Attuazione).
Infine, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.2, approvato in data 21 luglio 2011 con D.C.R. n. 121-29759 dalla Regione Piemonte, non detta prescrizioni di carattere specifico per l’area. Dalla lettura degli elaborati si evince che l’immobile in oggetto si colloca all’interno delle aree urbanizzate e confina con l’ampia “Area verde urbana” del Parco del Valentino.
SI RIPORTA DI SEGUITO LA COMUNICAZIONE del 18/10/2011 DELLA SOPRINTENDENZA
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI RELATIVA AL COMPLESSO DI TORINO ESPOSIZIONI:
“Art. 12 D.Lgs. 4/2004. Verifica dell’interesse culturale di beni del patrimonio immobiliare pubblico.
Questa Direzione Regionale con nota prot. 1560 del 08/02/2011 nell’ambito della procedura di verifica effettuata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 ha riconosciuto l’interesse culturale per il complesso Torino Esposizioni.
Tuttavia nel corso di tale procedura non si è potuto dare seguito al perfezionamento del provvedimento di tutela sul complesso in oggetto indicato; questo in considerazione del fatto che la sua parte prevalente, a causa delle intervenute modifiche all’art. 12 comma 1 del Codice dei Beni Culturali – introdotte dal D. Lgs. 70 del 13/05/2011 – risulta esclusa dall’applicazione dei disposti dell’art. 12 comma 2 del sopracitato D.Lgs. 42/2004.
In considerazione della rilevante qualità del Complesso, opera dell’architettura contemporanea che vede tra i suoi autori l’architetto Pier Luigi Nervi si invita il Comune a preservarne le caratteristiche architettoniche e a provvedere alla sua conservazione e tutela mediante gli strumenti urbanistici.”